Art. 11.
(Compensi).

      1. Qualora in un locale di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, il disco, o apparecchio analogo, sia utilizzato a scopo di lucro per sostituire interamente, in occasione di concerti, balli, spettacoli e intrattenimenti, il lavoro dei musicisti o delle orchestre nazionali dal vivo, la misura del compenso di cui al primo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, è incrementata del 25 per cento a titolo di indennità. La misura del compenso è ridotta dell'80 per cento qualora siano utilizzati, per tutto il tempo o in parte, musicisti dal vivo appartenenti all'Unione europea, anche se organizzati in orchestre o gruppi artistici, nel rispetto delle seguenti condizioni:

          a) i musicisti devono essere iscritti nell'albo di cui all'articolo 3;

          b) i musicisti non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale;

          c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni duecento persone;

          d) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di sei musicisti.

 

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